Oneri informativi per cittadini e imprese

Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nel’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190; in questa sezione sono inserite le informazioni di cui è prevista la pubblicazione rispettando lo schema indicato nell’Allegato del decreto sopra citato, che deve essere comune a tutte le pubbliche amministrazioni. A riguardo, per gli ordini professionali, il DL.gs 33/13 si applica alle informazioni legate essenzialmente al funzionamento dell’ente.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con comunicazione prot. DFP 0041675 P-4.17.1.7.4 del 13/09/2013 riguardante l’applicazione della “Spending review” e “Split payment” agli ordini e collegi professionali, ha chiarito che il Collegio dei Periti Industriali, come ogni altro ordine professionale, è un ente pubblico non economico a carattere associativo sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, dotato di autonomia finanziaria e patrimoniale e che, tra l’altro, la sentenza n°21226 del 14/10/2011 della cassazione civile, sez. I, sottolinea che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, per cui non sussiste interesse da parte dello stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione. Si applica invece il nuovo sistema di fatturazione elettronica.

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con comunicazione prot. 409/GG/ff del 18/01/2014 riguardante l’applicazione del D. Lgs. 33/2013 agli ordini professionali, ha chiarito quali siano i contenuti che il Collegio ha l’obbligo di pubblicare.

Alla luce di quanto appena esposto, il collegio dei Periti Industriali di Frosinone, in ottemperanza al D.lgs 33/2013, pubblica la sezione “Amministrazione Trasparente”, ma si sottolinea che non è tenuto alla pubblicazione di tutta la documentazione prevista dal decreto, per le motivazioni sopra descritte, oltre al fatto che alcune sezioni non hanno pertinenza con l’attività svolta dal collegio stesso.